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NOVITÀ E AGGIORNAMENTI

In questa sezione sono organizzati una serie di contenuti multimediali, strettamente correlati all'attività dello Studio Legale Di Bonito, tra i quali interviste, video e approfondimenti giurisprudenziali.

Justice

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA – SENTENZA N. 4/2023 – AVV. LEOPOLDO DI BONITO

3 gennaio 2023

Con una recente Sentenza del 3.1.23, il TAR Catania ha enunciato un interessante principio in tema di diritto di accesso amministrativo, in una causa che vedeva contrapposte la Società Italia Trasporto Aereo S.p.A. e la S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., quest’ultima patrocinata dall’Avvocato Di Bonito.
In particolare il TAR ha precisato che, ai fini della ammissibilità dell'esercizio del diritto di accesso c.d. documentale di cui agli artt. 22 e ss. della legge n.241/1990, ancorché non sia indispensabile la specifica e dettagliata indicazione dell'atto oggetto della richiesta di ostensione, tuttavia, l'istanza di accesso deve contenere, oltre alla enunciazione delle motivazioni poste alla base della richiesta, anche la indicazione degli elementi diretti a circoscrivere l'oggetto dell'accesso, al fine di evitare che l'esercizio di tale diritto si traduca in una forma di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione. 
Sul punto, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, se in linea di principio, non può pretendersi che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, tuttavia è necessario che siano fornite all’amministrazione indicazioni precise e circostanziate che consentano di individuare, con certezza, gli atti richiesti a prescindere dal compimento di defaticanti attività di ricerca ed elaborazione degli stessi.

Justice

NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, SS. UU., DEP. 19/11/2020 (UD. 20/10/2020), N. 26390/2020 DI LEOPOLDO DI BONITO

3 febbraio 2021

Con una recente Sentenza del 19.11.20, la Cassazione - Sezioni Unite, ha enunciato un interessante principio in tema di ravvisabilità dell’uso dell’arbitrato rituale quale strumento di risoluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in una causa patrocinata dall’Avvocato Di Bonito. In particolare la Corte ha dichiarato che, nella materia in esame di concessioni di pubblici servizi, compete al giudice ordinario indagare la determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, valutando di volta in volta non solo, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione dei corrispettivo, ma anche e soprattutto le questioni inerenti all'adempimento o all'inadempimento – nonché i relativi effetti e conseguenze anche di natura risarcitoria – della concessione stessa. 
Con la diretta conseguenza che “le controversie appartenenti alla giurisdizione dei giudice ordinario a prescindere dalla portata e dal momento di efficacia della disposizione di cui all'art. 6, comma 2, l. n. 205 del 2000 (poi trasfuso nell'art. 12 c.p.a.) possono essere compromesse in arbitrato rituale”.
Nel caso di specie, pertanto, parte ricorrente concessionaria – la quale ha attivato il giudizio del collegio arbitrale alla stregua delle regole di risoluzione degli eventuali conflitti espressamente sancite dalla stessa convenzione stipulata con parte resistente – ben ha ritenuto di azionare le sue pretese presso la sede arbitrale citata, costituendo certamente petitumsostanziale delle richieste anzidette il rapporto concessorio nella fase della sua attuazione, successiva quindi all'affidamento del servizio.

Justice

NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, SS. UU., DEP. 12/12/2019 (UD. 03/12/2019), N. 32608/2019 DI LEOPOLDO DI BONITO

12 dicembre 2019

Con una recente Ordinanza del 12.12.19, la Cassazione ha enunciato un interessante principio in tema di regolamento preventivo di giurisdizione, in una causa patrocinata dall’Avvocato Di Bonito. In particolare la Corte ha dichiarato che ai fini del sorgere della giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, la nozione di società in house, così come codificata nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, non può spingersi sino a ricomprendere società partecipate, non già da una p.a. secondo la definizione di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), D.lgs. 175/2016, bensì da un soggetto che, pur svolgendo un’attività pubblicistica ed essendo conseguenzialmente sottoposto alla vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti, ha la qualificazione giuridica di ente privato e come tale si presenta all’esterno.
Ne deriva, ad avviso della Cassazione, che gli strumenti di reazione a fronte di condotte di mala gestiodi società partecipate da enti privati sono quelli apprestati dal diritto privato.

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AVV. LEOPOLDO DI BONITO NOMINATO COMPONENTE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE DELLA F.I.G.C.

7 novembre 2019

Con Comunicato Ufficiale n. 108/A del 7 novembre 2019, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deliberato la nomina dell'avv. Leopoldo Di Bonito quale componente del Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C.

L' AVV. LEOPOLDO DI BONITO HA TENUTO UN CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE  DELLE MODIFICHE DEL D.L. 77/21 PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

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